giovedì 1 settembre 2011

Precario a vita



Allenati ad usare la erre moscia (vedi filmato) solo così puoi sperare
di diventare uno di loro

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 stabilisce che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro in cui è indicata la durata e la data di termine del rapporto di lavoro. E' stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferite anche all'attività ordinaria del datore di lavoro. La materia è disciplinata dal legislatore con il D.Lgs. 368/2001 che ha ridefinito le clausole generali della legittimazione dei contratti a tempo determinato e con la L.133/2008. In precedenza era attribuita ai rapporti a tempo determinato un carattere di eccezionalità (L.230/1962). Tali caratteri di specialità delle ragioni giustificatrici sono da ritenersi superati dalle normative più recenti. Com'è disciplinato il contratto a termine dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 368/01? Attualmente il lavoro a termine è disciplinato dal D. Lgs. 6/9/01 n. 368, che ha tra l'altro abrogato la L. 230/62 e l'art. 23 L. 56/87, peraltro prevedendo che i contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente continuano a dispiegare i loro effetti fino alla loro scadenza e che le clausole dei contratti collettivi nazionali, stipulate ai sensi del citato art. 23 ora abrogato, mantengono transitoriamente, salve diverse intese, la loro efficacia fino alla scadenza dei contratti stessi. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 368/01 può legittimamente essere instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato tutte le volte in cui ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. In ogni caso, per quanto elastica sia la lettera della norma, si deve tener presente che la ragione tecnica o produttiva o organizzativa deve comunque legittimare l'apposizione di un termine ad un contratto che, altrimenti, sarebbe a tempo indeterminato o non sarebbe stipulato tout - court: del resto, la Cassazione ha affermato che, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, il contratto di lavoro normale è quello a tempo indeterminato, mentre il contratto a termine resta un'ipotesi eccezionale. Pertanto, la ragione giustificativa dell'apposizione del termine deve far riferimento ad un'esigenza particolare, eccezionale o comunque transitoria, tale da non poter essere soddisfatta né con l'impiego del personale già dipendente, né con l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato.

Secondo un rapporto dell' Ufficio studi di Confartigianato, stimato tra il 2008 e il 2011, l'Italia è il paese europeo con il più alto tasso di disoccupazione giovanile. È record negativo. Un record al quale sono costretti a sottostare il 29,6% dei giovani under 24, che vedono scorrere la propria vita nell'amara attesa di un posto di lavoro che non arriva mai.

A fronte di una così enorme quantità di giovani italiani disoccupati la domanda sorge spontanea (come diceva il caro Lubrano)a cosa serve questa benedetta legge 30 (Legge Biagi)? A chi conviene?

Dai dati non ho dubbi. I giovani e i disoccupati in genere non ci guadagnano.
Sappiamo per chi lavorano i vari governi a dritta e a manca.

Non fanno certo gli interessi dei poveri fessi disoccupati che non contano una mazza. Basta sentire cosa pensano della legge gli imprenditori per capire a chi serve la stramaledetta legge 30.

A quando una bella indignazione di massa?
Di quelle indignazioni fatte così
voglio una indignazione spericolata
che se ne frega di tutto si.

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