mercoledì 29 febbraio 2012

Mi dispiace, ma io so' io e voi non siete un cazzo!



La prescrizione ad personam

Prima della l.5 dicembre 2005, n. 251, la prescrizione veniva calcolata sulla base della pena massima prevista; con la nuova norma, invece, si stabilisce che il tempo necessario a prescrivere corrisponda direttamente al massimo della pena edittale.
In altre parole vuol dire che in precedenza la prescrizione era scaglionata di cinque anni e multipli di cinque a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell’illecito contestato prevedendo, ad esempio, la prescrizione in dieci anni, per i delitti puniti nel massimo con la reclusione non inferiore a cinque anni. Attualmente si guarda solo alla pena massima prevista per un determinato reato.
Per fare un esempio: il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) prevede la pena della reclusione da due a otto anni. Oggi si estingue in otto anni, mentre prima era previsto che i reati puniti con pena detentiva compresa tra i cinque e i dieci anni si prescrivessero in dieci anni.
La nuova legge prevede, inoltre, un regime differente rispetto alla vecchia normativa, per tutti quei delitti per i quali è prevista una pena detentiva superiore ai cinque anni ma non oltre i sei. In passato per tali reati il termine di prescrizione era fissato in dieci anni; oggi si prescrivono in sei anni.
Tra i reati per i quali è prevista una pena massima non inferiore a cinque anni, ma non oltre sei, quindi beneficiari di una riduzione del termine prescrizionale, figurano delitti commessi frequentemente e dall’impatto sociale significativo, quali: corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), truffa ai danni dello Stato o di enti pubblici (art. 640, 2° co c.p.). Oltre che delitti connessi ad attività illecita della criminalità organizzata tipo: favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.),  usura (art. 644 c.p.), frode fiscale (art. 2 e ss. D. lgs. n. 74 del 10 marzo 2000).

La generosità del legislatore ha avuto un cedimento di fronte agli illeciti di minore gravità, cioè  quei delitti per i quali è prevista una pena detentiva nel massimo inferiore a cinque anni.
Prima della riforma la prescrizione era fissata in cinque anni, oggi si prescrivono in sei anni. I ladri di polli sono avvisati.

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